Istituti finanziari: clienti più tutelati

Approvate dalle Camere federali le leggi che completano le regole sui mercati finanziari, con particolare riguardo alla protezione degli investitori: la legge sui servizi finanziari e quella sugli istituti finanziari
/ 16.07.2018
di Ignazio Bonoli

Durante la recente sessione estiva, le Camere federali hanno approvato le due leggi che regolano il sistema finanziario svizzero, soprattutto dal punto di vista della protezione dei clienti degli operatori finanziari. Si tratta della Legge sui servizi finanziari e della Legge sugli istituti finanziari, le cui abbreviazioni sono state pure aggiornate in LSerFi e in LIsFi. Come già ricordato in un nostro precedente commento (vedi «Azione 51» del 18.12.17) la preparazione di queste due nuove leggi ha sollevato parecchie discussioni. Soprattutto da parte degli operatori dei mercati finanziari che temono una eccessiva burocratizzazione del loro lavoro, una forte concentrazione e la scomparsa di molti piccoli e medi uffici.

Lo scopo delle nuove leggi è essenzialmente quello di creare condizioni di concorrenza uguali per tutti gli intermediari finanziari e migliorare la protezione dei clienti. Finora il diritto vigente in materia di servizi finanziari presentava parecchie lacune riguardo al comportamento e ai prodotti e servizi offerti. Non è stato però facile trovare regole che potessero reggere un settore composto da attori molto disparati.

In realtà, il progetto iniziale del Consiglio federale ha subito parecchi ridimensionamenti già in sede di consultazione. Poi anche il Parlamento ha corretto alcune disposizioni di quello che all’inizio veniva definito dagli interessati un «mostro regolatorio». La legge introduce però importanti novità, come ad esempio una migliore informazione del cliente, spiegazioni e documentazione esaurienti. Inoltre, i prestatori di servizi finanziari vengono obbligati a far capo a un ombudsman (mediatore) del settore. Viene inoltre codificato per le banche il diritto di retrocessione, quando ricevono bonifici da un fornitore e devono informare il cliente o trasferirgli l’ammontare percepito.

I gestori indipendenti di patrimoni vengono inoltre sottoposti indirettamente alla FINMA, attraverso organismi di controllo. Dal canto suo il Parlamento ha reso il progetto di legge meno vincolante, per esempio rinunciando a facilitare le denunce da parte di clienti che si ritengono danneggiati. Inoltre è stata stralciata una clausola generale di accuratezza (Sorgfalt) nel miglior interesse del cliente. Questi doveri sono già previsti dal Codice delle obbligazioni, ma un loro specifico inserimento nella legge ha ampliato lo spazio di intervento della FINMA. Infine, ha anche evitato il rovesciamento dell’onere della prova in casi di informazioni errate attraverso prospetti di emissione o il nuovo foglio informativo di base previsto dalla legge.

Così, mentre il settore finanziario ritiene accettabili le nuove leggi, la sinistra in Parlamento non le ha votate, commentando con il classico «la montagna ha partorito un topolino». Esperti del settore parlano di «bicchiere mezzo pieno», perché finalmente, pur con qualche lacuna, la protezione del cliente è chiaramente ancorata in una legge propria. Resta qualche dubbio sul fatto che le nuove leggi svizzere possano soddisfare le esigenze europee in materia.

Un punto di contrasto potrebbe essere quello delle retrocessioni, che nell’UE sono vietate, mentre in Svizzera devono solo essere menzionate. Un altro potrebbe essere proprio la clausola generale di accuratezza per i prestatori di servizi finanziari. La lista delle differenze è piuttosto lunga, compresa l’esenzione da certi obblighi di chiarimento per i maggiori clienti (oltre i 2 milioni di franchi). Questo però non vuol ancora dire che le prescrizioni svizzere non siano assimilabili a quelle europee, dal momento che anche quelle dell’UE contengono formulazioni generiche e interpretabili. Anche questi aspetti rientrano nel vasto discorso in atto sull’accordo quadro da concludere con l’UE e dal quale dipende ormai l’avanzamento di parecchi «dossier». Dal canto suo la Svizzera è tuttora combattuta sulla salvaguardia delle proprie particolarità nazionali, da mettere a confronto con un mercato europeo al quale è sempre più strettamente legata.

Nel settore finanziario, con le due leggi appena approvate, la Svizzera ha fatto comunque un ulteriore passo verso l’organizzazione del mercato finanziario e la protezione dei suoi clienti. Con le due nuove leggi, che entreranno in vigore il 1. gennaio 2020, insieme alle relative ordinanze esecutive, si completa il quadro di sorveglianza dei mercati finanziari, che già dispone della legge sulla vigilanza, all’origine della FINMA, e della legge sull’infrastruttura finanziaria (v. «Azione 34» 21.8.17).