Proprietari stranieri di case di vacanza in Europa

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Diritto di voto... per meriti economici

Almeno nelle consultazioni locali, potrebbero prendervi parte anche gli stranieri che partecipano attivamente alla vita economica del luogo in cui vivono, secondo il principio dello ius oeconomicum
/ 08.07.2019
di Edoardo Beretta

Il concetto di «Stato» trae le sue origini talmente da lontano che non è inconsueto assistere tuttora a dibattiti, in cui per dare legittimazione all’argomentazione si «rispolveri» il pensiero dei grandi teorizzatori dello stesso (fra cui Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes ed altri ancora). Ciò è, in particolar modo, il caso allorquando si discuta su quali debbano essere i criteri «guida» per l’attribuzione del diritto di voto o della cittadinanza. Il dibattito politico nella vicina Penisola italiana, che vede da un lato contrapporsi i sostenitori dell’attuale ius sanguinis, cioè del «diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso» (1), a quelli dello ius soli, per cui «la cittadinanza si acquisisce automaticamente per il fatto di essere nati nel territorio di un determinato Stato» (2), è esempio emblematico di quanto il dibattito sia attuale, ma allo stesso modo affrontato con un approccio definibile per svariati motivi quale «superato».

In epoche di incessante «nomadismo lavorativo» (a cui le società stesse conducono o indirettamente a fronte di posti di lavoro insufficienti rispetto all’offerta di impiego o direttamente ai fini di un pedigree lavorativo solo asseritamente migliore) è, però, evidente che lo ius sanguinis sia troppo restrittivo per applicarsi a chi si dovesse trasferire all’estero. Allo stesso modo, lo ius soli rischia di soggiacere alle criticità appena illustrate, cioè al fatto che la permanenza sul suolo estero sia sì lunga, ma comunque insufficiente all’ottenimento di diritti di compartecipazione alle decisioni rilevanti per quell’area geografica. Naturalmente, potrebbe insorgere il quesito (legittimo) sul perché uno Stato estero dovrebbe sentirsi tenuto a permettere a cittadini stranieri (residenti su territorio nazionale) di giocare un ruolo nei processi decisionali interni. Stavolta, però, lo sbaglio consisterebbe nel tralasciare quello che in epoche di globalizzazione economica dovrebbe essere considerato un principio giuridico altrettanto fondamentale, cioè quello qui definibile ius oeconomicum (ossia il «diritto di appartenenza a fronte di una compartecipazione economica»). Del resto, ogni «portatore di interesse» (stakeholder nella terminologia internazionale) o azionista di un’impresa gode del diritto di voto riguardo ad ogni decisione di potenziale rilevanza per le proprie aspettative economiche. Sarebbe, infatti, fuorviante (come avviene, però, in ambito nazionale) legare quasi sempre il diritto di voto all’acquisizione della cittadinanza, rendendo quest’ultima peraltro spesso e volentieri una «conquista» rispetto al suo carattere di «assegnazione automatica» per chi ne avesse la sorte sin dalla nascita.

Come in una qualsiasi azienda del mondo nessuno si sognerebbe di precludere a un azionista estero, non appartenente alla famiglia o ai fondatori originari il diritto di voto (in quanto partecipante al capitale aziendale), è difficilmente giustificabile che nel 2019 e con i macrotrend poc’anzi citati qualunque non-cittadino in possesso di regolare legittimazione di permanenza sul territorio, contribuente in termini tributari al gettito fiscale non sia legittimato da un punto di vista economico ad esprimersi almeno nelle elezioni che lo coinvolgono più direttamente, cioè quelle comunali/regionali (ossia locali). Ancora una volta, la questione non è politica bensì meramente economica, cioè di «diritto di compartecipazione alla gestione della casa», in quanto «economia» nella sua accezione greca originaria significa proprio ciò. Ma trascurare lo ius oeconomicum non coinvolge, però, soltanto la popolazione straniera, ma anche in molte Nazioni del mondo tutti quei connazionali che posseggano una seconda abitazione o proprietà immobiliari (non di residenza) aggiuntive. Tornando al caso italiano, ben il 15,2% della popolazione complessiva – in alcuni Paesi europei ancora di più – dispone di un ulteriore immobile di proprietà, in cui non risiede ma trascorre le proprie vacanze o affitta a terzi. Bene, tutti questi cittadini – lo si ribadisca: il problema non è soltanto di una categoria extra-nazionale – non hanno diritto di voto nell’ambito delle elezioni tenute nelle località dei loro immobili secondari, cioè non possono esprimersi su decisioni potenzialmente molto rilevanti per il valore del proprio possedimento economico quando un eventuale altro concittadino (magari, pure da affittuario anziché proprietario) lo avrebbe solo per il fatto di risiedere in quella località.

Va da sé, però, che i proprietari di seconde case contribuiscano con la loro fiscalità alla gestione del territorio oltre che allo sviluppo territoriale di zone potenzialmente meno appetibili in assenza di investimenti esterni: ciononostante, il loro ruolo è oggi di fatto ridotto a quello di mero contribuente. Inutile dire che l’attribuzione del diritto di voto in base alle sole caratteristiche di nazionalità anziché anche per motivi economici sia – che piaccia o meno – anacronistica nel 2019 oltre che discriminatoria. Su quali debbano essere i criteri per l’applicazione dello ius oeconomicum si può discutere, premettendo però che per sua natura intrinseca uno dei principali criteri dovrebbe essere proprio il possesso durevole di attività economiche o patrimonio (ad es., aziende, immobili etc.) e comunque sempre l’attestazione di contribuire per pagamento effettivo delle imposte ad un determinato territorio geografico. In assenza di almeno una di tali condizioni lo ius oeconomicum – almeno per il periodo temporale considerato – decadrebbe. Qualunque siano gli esatti criteri di applicazione rimane inalterato un principio risalente alla Rivoluzione americana o guerra d’indipendenza americana nel XVIII, cioè no taxation without representation, con cui si protestava contro la sola tassazione senza potere essere rappresentati a livello politico.

Note

1. Elaborazione propria di: http://www.treccani.it/vocabolario/ius-sanguinis_%28Neologismi%29/.
2. Elaborazione propria di: http://www.treccani.it/vocabolario/ius-soli_%28Neologismi%29/.
3. Elaborazione propria di: http://dx.doi.org/10.1787/888933752144.
4. Elaborazione propria di: https://www.spanishpropertyinsight.com/2015/10/22/richest-european-countries-cool-about-second-home-ownership/ e https://www.remax.it/Sites/REMAXItaly/RegionalWeb/Documents/Areastampa_2015/04_2015.07.27_INDAGINE%20AT%20HOME%20IN%20EUROPE.pdf.